Art. 6.
(Marchio di qualità).

      1. Gli imballaggi dei prodotti agroalimentari recanti la denominazione «autenticità certificata» possono essere contraddistinti con un marchio di qualità del prodotto.
      2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce, sulla base delle proposte avanzate dalle associazioni interessate di cui all'articolo 4 o, se disponibili, dei marchi o contrassegni distintivi da esse già posseduti, il modello del marchio di qualità previsto dal comma 1 e le relative caratteristiche, nel rispetto delle norme comunitarie vigenti in materia di marchi e di etichettatura dei prodotti agroalimentari.